TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO
Art. 1 – Costituzione – Denominazione – Durata
Ai sensi dell’art. 36 del Codice Civile è costituita l’Associazione italiana per la Sostenibilità delle Infrastrutture – INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI. La durata dell’Associazione è stabilita sino al 31 dicembre 2050.
Art. 2 – Sede – Delegazioni territoriali
L’Associazione ha sede in Milano. Gli uffici della sede potranno essere trasferiti, nell’ambito dello stesso Comune, con delibera del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può istituire delegazioni e/o uffici, senza rappresentanza stabile, in altre località del territorio nazionale e all’estero.
Art. 3 – Ambiti di attività
INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI associa tutti quei soggetti impegnati a pianificare, progettare, realizzare infrastrutture che costituiscono la base dello sviluppo economico-sociale di un Paese, nonché a fornire i relativi servizi, ponendo al centro dei loro obiettivi e della loro attività la sostenibilità. L’ambito di interesse dell’Associazione riguarda in modo particolare le infrastrutture relative ai settori dell’acqua, dell’energia, dell’ICT, dei rifiuti e dei trasporti.
Art. 4 Carattere dell’Associazione
L’Associazione ha carattere nazionale ed è di natura privata. Essa non dipende da nessun movimento politico, organizzazione sindacale e confessione religiosa. L’Associazione si caratterizza per l’elettività e la gratuità delle cariche associative. Essa può promuovere, svolgere o partecipare ad attività imprenditoriali, purché strumentali e finalizzate al raggiungimento degli scopi associativi, anche mediante la costituzione di società finalizzate alla prestazione di servizi ai soci.
Art. 5 Scopi
L’Associazione non ha natura commerciale né scopo di lucro.
Scopo principale dell’Associazione è lo sviluppo di una cultura ampia e qualificata, in grado di sostenere un processo di sviluppo infrastrutturale italiano nel segno della sostenibilità. A questo fine promuove protocolli, soluzioni, tecnologie, prodotti e competenze orientate all’innovazione e alla sostenibilità, volte a favorire l’ideazione, la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di infrastrutture.
In particolare gli indirizzi delle attività svolte dall’Associazione sono le seguenti:
- sensibilizzare le forze economiche, sociali e politiche sull’importanza di disporre, progettare realizzare e gestire le infrastrutture di qualunque tipo e dimensione secondo criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale;
- favorire una cultura e una sempre più ampia consapevolezza del valore sociale ed economico di poter disporre di infrastrutture sostenibili;
- promuovere la diffusione della digitalizzazione e di soluzioni innovative sia di prodotto che di processo;
- attivarsi per offrire adeguate e specifiche informazioni alle committenze pubbliche e private, così come a tutti i soggetti professionali ed economici coinvolti nella pianificazione, progettazione, realizzazione di un’infrastruttura;
- fornire supporto alla redazione e predisposizione di testi normativi e legislativi di interesse dell’Associazione e dei propri soci;
- favorire lo scambio di informazioni fra i Soci su esperienze e problemi di comune interesse e concordare indirizzi e intese comuni;
- istituire Commissioni e gruppi di lavoro volti a rafforzare il ruolo e l’attività dell’Associazione;
- garantire un’attività di informazione e comunicazione nei confronti dei soci relativamente alla normativa, ai processi di innovazione e a tutti gli altri temi di interesse dell’Associazione;
- realizzare, promuovere e divulgare studi e ricerche relativamente alla sostenibilità delle infrastrutture;
- progettare iniziative ed organizzare seminari e convegni utili ad una migliore conoscenza e diffusione di strumenti e soluzioni nel campo delle infrastrutture sostenibili favorendone così l’applicazione;
- proporre ed erogare ai soci e non soci, attività di formazione sui temi di interesse dell’Associazione.
Al fine di perseguire i propri obiettivi l’Associazione potrà, secondo le modalità specificate nel Regolamento:
- organizzare il Congresso Nazionale, altri convegni, seminari e/o corsi di aggiornamento;
- conferire premi scientifici e borse di studio;
- promuovere la pubblicazione di un organo ufficiale, del sito web e di altri documenti;
- impegnarsi, tramite altri strumenti opportuni, al fine di raggiungere i propri obiettivi e scopi. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione potrà altresì svolgere ulteriori attività ritenute utili dagli organi dell’Associazione, così come potrà aderire ad altre associazioni, organizzazioni o enti nazionali ed esteri senza fini di lucro e non concorrenziali con gli scopi dell’Associazione, al fine di contribuire alla migliore realizzazione delle proprie finalità.
TITOLO II
DEI SOCI
Art. 6 – Soci e loro requisiti
I Soci si distinguono in:
- Soci Ordinari, che possono essere Collettivi (persone giuridiche) o Individuali (persone fisiche)
- Soci di Diritto.
I Soci Collettivi sono società, enti privati, consorzi, che operano nel settore delle infrastrutture secondo precisi criteri di sostenibilità, come attestato da referenze, progetti, prodotti, opere, servizi e attività specifiche.
I Soci Individuali sono persone fisiche (per esempio liberi professionisti, dipendenti della Pubblica Amministrazione, Docenti, …) che hanno interesse allo sviluppo sostenibile delle infrastrutture. Non possono iscriversi come Soci Individuali soggetti che rientrino nelle categorie dei Soci Collettivi.
I Soci di Diritto possono essere Ministeri, enti pubblici o organi tecnici dello Stato, così come altri enti o istituti interessati per competenze, quali ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo: UNI, CNR, ENAC, ENEA.
Ogni Socio Collettivo o di Diritto deve designare un proprio rappresentante.
Art. 7 – Ammissione
Coloro che intendono partecipare all’Associazione devono presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, sottoscritta dal Titolare o dal Legale Rappresentante richiedente, contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto e, ove presenti, dal Regolamento e dal Codice Etico. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
I Soci Collettivi:
- statuto,
- visura camerale non anteriore a tre mesi
- informazioni sull’attività svolta.
I Soci Individuali:
- copia documento di identità, in stato di validità al momento della richiesta di adesione
- curriculum vitae
Sulla ammissione di tutti i Soci delibera il Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio. L’ammissione decorre dalla deliberazione del Consiglio Direttivo e, per i Soci Ordinari, dal pagamento della quota di ingresso e di quella ordinaria, che dovrà avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera di ammissione.
Art. 8 – Diritti e obblighi
I Soci si obbligano all’osservanza del presente Statuto nonché delle deliberazioni, conformi alla legge ed allo Statuto, che saranno assunte dai competenti Organi dell’Associazione.
I Soci si obbligano anche al rispetto, ove esistenti, del Regolamento e del Codice Etico, approvati dalla Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, nonché al pagamento delle quote associative come stabilite all’art.10.
Inoltre i Soci si impegnano a comunicare tempestivamente all’Associazione ogni variazione dello stato dei requisiti loro richiesti statutariamente.
L’attività del Socio non deve essere lesiva dell’immagine di ciascuno degli altri Soci.
Tutti i Soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno gli stessi diritti e godono degli stessi servizi
Art. 9- Durata dell’adesione
L’anno associativo decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
L’adesione di ogni Socio termina alla fine dell’anno solare nel quale è stata accolta la domanda. L’adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, in assenza di disdetta, che dovrà essere comunicata con lettera A.R. al Consiglio Direttivo, oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), tre mesi prima della scadenza dell’anno associativo.
Nel caso di disdetta senza il rispetto dei termini di preavviso, sarà comunque dovuto il versamento relativo all’Anno Associativo successivo. Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell’Art. 28.
Art. 10 – Quote associative
Gli importi delle quote Associative sono definiti dall’Assemblea nell’anno precedente all’anno in cui vengono applicate.
A tal fine, tenendo conto dei programmi associativi e dei budget di spesa, il Consiglio Direttivo propone annualmente alla Assemblea, per la approvazione, gli importi delle quote annuali e delle quote d’ingresso da applicarsi nell’anno successivo. Le quote associative non sono rimborsabili.
Art. 11 – Cessazione della qualifica di Socio
La qualifica di Socio si perde per:
a) recesso da parte del Socio;
b) cessazione dell’attività del Socio;
c) per esclusione su deliberazione del Consiglio Direttivo e successiva ratifica dalla Assemblea, per inadempienze agli obblighi assunti a norma del presente Statuto.
d) recesso esercitato ai sensi dell’Art. 28
La cessazione volontaria, automatica o coattiva della qualifica di Socio comporta, per tutti i soci, la perdita di ogni eventuale diritto sul fondo comune dell’Associazione, sulla quota di ingresso, sulla quota associativa per l’anno in corso.
TITOLO III
DEGLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 12 – Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione: a) L’Assemblea
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
d) I Vice Presidenti
e) Il Tesoriere
f) Il Direttore
g) Il Comitato Scientifico
h) Il Revisore Legale dei Conti i) Il Collegio dei Probiviri
Art. 13 – Assemblea
L’Assemblea è costituita da tutti i Soci aderenti. I Soci Ordinari, non in regola con il pagamento della quota associativa, non possono partecipare all’Assemblea.
I Soci Ordinari possono conferire delega alla partecipazione in Assemblea ad altro socio avente diritto di voto, il quale non può essere portatore di più di 2 (due) deleghe.
Ogni Socio Ordinario ha diritto a un voto.
I Soci di Diritto partecipano all’Assemblea senza diritto di voto.
L’Assemblea può tenersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i princìpi di buona fede di parità di trattamento dei Soci.
E’ pertanto necessario che:
sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli
intervenuti, distribuendo agli stessi, a mezzo di posta elettronica, l’eventuale documentazione
predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i
risultati della votazione;
sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari
oggetto di verbalizzazione;
sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea, in
modo certo e non modificabile, sugli argomenti all’ordine del giorno;
vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli
intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
Art. 14 – Compiti dell’Assemblea
All’Assemblea ordinaria sono attribuite le seguenti funzioni:
a) determinare la politica generale dell’Associazione al fine di raggiungere gli scopi statutari
b) individuare gli indirizzi per la conduzione dell’Associazione da parte della Presidenza e del Consiglio Direttivo,
c) discutere e deliberare, su relazione del Consiglio Direttivo, sull’andamento generale della Associazione, sulle direttive da seguire per il raggiungimento degli scopi statutari e su ogni altro argomento sottopostole dal Consiglio Direttivo,
d) approvare il bilancio consuntivo ed esaminare il bilancio preventivo, presentati dal Consiglio Direttivo,
e) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l’ammontare delle quote base di ingresso e di quelle annuali,
f) ratificare la deliberazione del Consiglio Direttivo, in merito alla esclusione di un associato,
g) provvedere, secondo le modalità previste nel successivo art. 17, alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, previa precedente determinazione del loro numero,
h) provvedere alla eventuale nomina del Revisore Legale dei Conti,
i) discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno,
j) provvedere alla nomina dell’eventuale Collegio dei Probiviri,
k) approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, gli eventuali Regolamento e Codice Etico. All’Assemblea straordinaria sono attribuite le seguenti funzioni:
l) modificare lo Statuto dell’Associazione,
m) deliberare sull’eventuale scioglimento e sulla conseguente nomina del/i liquidatore/i.
Art. 15 – Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro il 30 giugno. L’Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente più anziano o dal Consigliere più anziano, mediante convocazione spedita con posta elettronica con notifica di ricevimento, almeno dieci giorni prima della data della riunione, con l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti all’ordine del giorno.
In caso di urgenza l’Assemblea può essere convocata mediante posta elettronica con notifica di ricevimento, ricevuta almeno cinque giorni prima e contenente le predette indicazioni. L’Assemblea può inoltre essere convocata ogni qual volta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo, ovvero ne facciano richiesta un terzo dei Soci. In quest’ultimo caso la richiesta dovrà essere indirizzata per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all’ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà avvenire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.
Art. 16 – Validità dell’Assemblea e delle sue deliberazioni
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti e/o rappresentati tanti Soci che dispongano della maggioranza dei voti spettanti complessivamente a tutti i Soci.
L’Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
La seconda convocazione può essere fissata anche per lo stesso giorno della prima, a distanza non minore di un’ora.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, non tenendosi conto delle astensioni.
Per i casi di cui agli artt. 26 e 27 del presente Statuto, l’Assemblea deve ritenersi regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci quanti prescritti dagli articoli medesimi.
Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dall’Assemblea con voto palese, su proposta del Presidente.
Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente più anziano o dal Consigliere più anziano o da persona scelta dall’Assemblea.
Il Presidente, all’inizio della riunione, nomina un Segretario.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate nel libro dei verbali dell’Assemblea e il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità al presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Per le delibere di cui all’art.14 l) e m) e nei casi prescritti dalla legge il verbale viene redatto da notaio scelto dal Presidente.
Art. 17 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo viene nominato dall’Assemblea con le modalità sotto indicate e dura in carica tre anni.
Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di nove a un massimo di quindici consiglieri in numero dispari, eletti tra i rappresentanti dei Soci Ordinari e di Diritto.
I rappresentanti dei Soci Collettivi indicati a partecipare al Consiglio Direttivo debbono appartenere ai vertici aziendali (Presidente, CEO, Direttore generale o da essi direttamente delegati). Nel caso in cui il consigliere cessasse di rappresentare il Socio, decade automaticamente dalla carica.
I Soci Ordinari firmatari dell’atto costitutivo provvedono a comporre il primo Consiglio Direttivo e successivamente avranno diritto a designare un rappresentante nei primi tre Consigli Direttivi eletti dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea, a seconda del numero dei rappresentanti, sarà così composto:
Consiglio composto da 9 membri: 6 Soci Collettivi; 2 Soci Individuali; 1 Socio di Diritto
Consiglio composto da 11 membri: 8 Soci Collettivi; 2 Soci Individuali; 1 Socio di Diritto
Consiglio composto da 13 membri: 9 Soci Collettivi; 3 Soci Individuali; 1 Socio di Diritto
Consiglio composto da 15 membri: 11 Soci Collettivi; 3 Soci Individuali; 1 Socio di Diritto.
Il Consiglio Direttivo può nominare, al suo interno, un Comitato Esecutivo formato da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, stabilendone compiti e modalità di funzionamento.
Il Presidente, il/i Vice Presidente/i e il Tesoriere fanno parte del Comitato Esecutivo.
I membri del Consiglio Direttivo cessano dalla loro carica, oltre che per scadenza del loro mandato in caso:
a) di impossibilità a svolgere il proprio incarico;
b) si ritrovino in una situazione di oggettivo impedimento temporaneo, di qualsiasi natura, a svolgere le proprie funzioni protratto per sei mesi consecutivi;
c) in cui il Consigliere senza giustificato motivo non sia intervenuto alle riunioni per tre volte consecutive o a metà delle riunioni convocate nell’anno solare;
d) dimissioni.
Qualora, nel corso del mandato, venisse a mancare, per dimissioni o altra causa, un Consigliere, il Consiglio Direttivo nominerà per cooptazione un suo sostituto, sottoponendo successivamente la nomina alla approvazione della prima Assemblea.
Ove nel corso del mandato venisse a mancare la maggioranza del Consiglio Direttivo, si intenderà decaduto l’intero Consiglio.
Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione dell’Associazione con facoltà di compiere, senza limitazione di sorta, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritiene opportuni per il raggiungimento dello scopo dell’Associazione, salvo quanto per legge o per Statuto è riservato all’Assemblea dei Soci.
In particolare il Consiglio:
a) esegue le deliberazioni dell’Assemblea,
b) provvede all’amministrazione e gestione del fondo comune,
c) predispone i bilanci preventivi,
d) predispone i bilanci consuntivi e le relazioni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea,
e) propone l’ammontare delle quote associative sia annuali che di ingresso da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea,
f) delibera sull’ammissione ed esclusione dei Soci, quest’ultima da sottoporre a ratifica dell’Assemblea,
g) nomina nel suo seno il Presidente e il/i Vicepresidente/i e il Tesoriere,
h) nomina il Direttore,
i) nomina i rappresentanti dell’Associazione nei Consigli, Enti e Organi nei quali tale rappresentanza sia richiesta o si reputi necessaria e decide su iniziative di raffronto con altre organizzazioni analoghe,
j) nomina e scioglie Commissioni, Gruppi di Lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori di carattere non occasionale,
k) approva le direttive per la struttura e l’organico necessarie per il funzionamento dell’Associazione,
l) elabora le proposte di variazione dello Statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea,
m) predispone l’eventuale Regolamento e l’eventuale Codice Etico da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo potrà deliberare dei progetti speciali da far sostenere ai Soci con contributi straordinari e volontari.
Art. 18 – Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri, e comunque almeno tre volte all’anno; la sede della riunione può essere diversa dalla sede della Associazione, ma comunque in Italia.
Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente anziano o dal Consigliere più anziano, a mezzo posta elettronica, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione con indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e degli argomenti all’ordine del giorno. In caso di urgenza può essere convocato a mezzo posta elettronica con almeno tre giorni di preavviso, salvo modalità diverse concordate all’unanimità.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente anziano o dal Consigliere più anziano.
Il Presidente nomina il Segretario della riunione.
È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano anche mediante mezzi telematici, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica. Le relative deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti.
Nel caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
Le deliberazioni del Consiglio sono riportate nel libro dei verbali del Consiglio e il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, designato dal Presidente all’inizio della riunione.
Le modalità di espressione del voto sono stabilite di volta in volta dal Consiglio su proposta del Presidente.
Art. 19 – Presidente e Vice Presidente/i
Il Presidente e il/i Vice Presidente/i sono nominati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente non può essere nominato per più di due mandati consecutivi. Si intende rivestita per l’intera durata del mandato la carica che sia stata ricoperta per un periodo superiore alla metà del mandato stesso.
Il Presidente e il/i Vice Presidente/i restano in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo.
Il Presidente e i Vice Presidenti attuano le direttive del Consiglio Direttivo. Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente anziano, rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio promuovendo azioni e istanze giudiziarie e amministrative e di nominare all’uopo avvocati e procuratori alle liti.
Per gli atti relativi nonché per tutti quelli occorrenti per l’esecuzione delle deliberazioni consiliari, il Presidente e i Vice Presidenti hanno firma libera e disgiunta.
Il Presidente fa parte del Comitato Scientifico e lo presiede, fatta salva una diversa decisione del Consiglio Direttivo.
Art. 20 – Tesoriere
Il Tesoriere, se nominato, provvede alla gestione economico – finanziaria dell’Associazione, ne cura l’amministrazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Art. 21 – Direttore
Il Consiglio Direttivo può decidere di nominare un Direttore che dipende dal Presidente e propone le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili per il conseguimento degli scopi statutari.
Il Direttore provvede al funzionamento dell’Associazione, sovraintendendo agli aspetti amministrativi, tecnici e di tesoreria e provvede all’organizzazione e al regolare funzionamento degli uffici.
Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi dell’Associazione. Il Direttore svolge le funzioni di Tesoriere qualora questi non fosse stato nominato.
Art. 22 – Comitato scientifico
Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente dell’Associazione o da altro Consigliere espressamente nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto da personalità di chiara fama nel campo della sostenibilità e dell’innovazione relativamente al settore delle infrastrutture.
La composizione e ogni variazione, che dovesse rendersi necessaria, viene stabilita e approvata con delibera del Consiglio Direttivo.
Possono far parte del Comitato Scientifico Docenti Universitari, Ordinari o Associati, di ruolo, con un massimo di due componenti provenienti dalla stessa Università.
Il Comitato Scientifico esprime il proprio parere sulle attività proposte dal Consiglio Direttivo, così come può proporre a sua volta attività idonee al raggiungimento degli scopi sociali.
Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente.
Il Presidente del Comitato Scientifico, a sua discrezione, può invitare alle riunioni del Comitato alcuni membri del Consiglio Direttivo od esperti e Soci, qualora presentino esplicita richiesta scritta e motivata.
Un componente del Comitato che non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni viene escluso con delibera del Consiglio Direttivo, così come per ogni altra procedura di esclusione.
Art. 23 – Revisore Legale dei Conti
L’Assemblea può nominare un Revisore Legale dei Conti, nonché un supplente, entrambi rieleggibili. Il Revisore Legale dei Conti esercita le funzioni previste dalla legge e partecipa alle riunioni dell’Assemblea ed eventualmente del Consiglio Direttivo
Sia il Revisore Effettivo che il Supplente devono essere scelti tra gli iscritti nell’apposito registro. L’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. La carica di Revisore Legale dei Conti è incompatibile con tutte le altre cariche dell’Associazione.
Il Revisore Legale dei Conti supplente subentra a quello effettivo in caso di dimissioni o di impossibilità dell’Effettivo di svolgere il suo ruolo.
Art. 24 – Collegio dei Probiviri
Qualora venga deliberata la costituzione di un Collegio dei Probiviri, esso è composto da tre componenti, eletti dall’Assemblea, di cui uno, esperto in materia giuridica, assume le funzioni di Presidente.
Il Collegio dei Probiviri decide in via definitiva sulle controversie che possono sorgere tra l’Associazione e i suoi Soci o fra i Soci medesimi relativamente all’attività associativa. Le decisioni del Collegio dei Probiviri hanno natura di lodo arbitrale irrituale. Resta quindi escluso, per le controversie di competenza del Collegio dei Probiviri, il ricorso alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria ordinaria.
Il Collegio dei Probiviri resta in carica un triennio e i suoi componenti sono rieleggibili.
TITOLO IV
DEL FONDO COMUNE – DEL BILANCIO PREVENTIVO – DEL BILANCIO CONSUNTIVO
Art. 25 – Fondo Comune
Il fondo comune dell’Associazione è costituito: a) dalle quote associative,
b) dagli eventuali avanzi di gestione,
c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari,
d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali
e) dalle erogazioni, lasciti ed eventuali devoluzioni di beni fatti a qualsiasi titolo a favore dell’Associazione,
f) dai proventi derivanti da attività svolte direttamente dall’Associazione o da eventuali partecipazioni.
Il Consiglio Direttivo delibera le modalità di massima della gestione economica del fondo comune che viene amministrato dal Presidente.
Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell’Associazione e a tutte le occorrenze e agli impegni in genere per lo svolgimento delle diverse attività dell’Associazione stessa. Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell’Associazione e pertanto i Soci, che per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo. Non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
Art. 26 – Bilancio consuntivo
Per ciascun anno solare il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, che viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea, insieme alla relazione del Revisore Legale dei Conti, se nominato, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Art. 27 – Bilancio preventivo
Per ciascun anno solare il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo che viene sottoposto all’esame dell’Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio precedente.
TITOLO V
DELLE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E DELLO SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 28 – Modificazioni statutarie
Le modificazioni statutarie devono essere deliberate dall’Assemblea secondo le disposizioni stabilite dall’art.14 del presente Statuto con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti spettanti ai Soci presenti in assemblea.
Ai Soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modifiche adottate è consentito esercitare il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC, entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento delle quote associative, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.
Art. 29 – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento anticipato dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei voti spettanti ai Soci presenti in assemblea. Il voto può essere esercitato per corrispondenza. In tal caso, l’avviso di convocazione dell’Assemblea deve contenere l’avvertenza che il voto può essere esercitato anche per corrispondenza, le modalità e i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto, che deve riportare integralmente per esteso la o le
deliberazioni proposte, l’indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto e il termine entro il quale deve pervenire al destinatario.
L’Assemblea, con la maggioranza assoluta dei voti, nomina contestualmente uno o più liquidatori e ne determina i poteri e i compensi. Determina altresì la destinazione delle residue attività nette patrimoniali che debbono essere devolute ad altra associazione che persegua finalità analoghe, ovvero che operi a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta per legge.
Art. 30 – Norma di rinvio
Per tutto quanto qui non previsto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni.